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Art. 7 d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196

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DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1)

GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50. (1), visto il parere del Comitato delle regioni(2)

GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51. (2), visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati(3)

GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1. (3), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(4)

Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 40). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009. (4), considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche [direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso) (5)

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. (5), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all’interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni) (6)

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. (6), direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7)

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. (7), direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) (8)

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. (8) e direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9)

GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. (9) («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(3)

La riforma del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell’informazione e verso una società dell’informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell’informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 1o giugno 2005, intitolata «i2010 — una società dell’informazione per la crescita e l’occupazione».

(4)

Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel fornire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete pubblica di comunicazione in postazione fissa e ad un prezzo abbordabile. L’esigenza riguarda la fornitura di servizi telefonici, telefax e di trasmissione dati a livello locale, nazionale e internazionale, che gli Stati membri possono limitarsi a fornire per la postazione o 18.12.2009 IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.12.2009

Residenza principale dell’utente finale. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto ai mezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo, per rendere disponibili detti servizi né disposizioni vincolanti che stabiliscano quali operatori debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

(5)

I collegamenti dati alla rete pubblica di comunicazione in posizione fissa dovrebbero essere in grado di supportare la trasmissione dati ad una velocità tale da permettere l’accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal fornitore o dai fornitori dell’allacciamento ad Internet o dall’applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati che può essere supportata da una connessione alla rete pubblica di comunicazione dipende dalla capacità dell’apparecchiatura terminale dell’abbonato e dalla connessione stessa. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Una certa flessibilità è necessaria per permettere agli Stati membri di adottare, se del caso, le misure necessarie affinché una connessione dati possa supportare velocità di trasmissione soddisfacenti e sufficienti ai fini di un accesso funzionale a Internet, così come definito dagli Stati membri, tenendo debitamente conto di circostanze specifiche nei mercati nazionali, come ad esempio la larghezza di banda utilizzata dalla maggioranza degli abbonati in un dato Stato membro e la fattibilità tecnologica, sempre che tali misure mirino a ridurre al minimo le distorsioni del mercato. Qualora tali misure comportino un onere indebito per un’impresa designata, tenuto conto dei costi e dei benefici economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione, questo può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale. Si può anche ricorrere alternativamente al finanziamento dell’infrastruttura di rete con fondi comunitari o con interventi nazionali conformi al diritto comunitario.

(6)

Tali disposizioni non pregiudicano la necessità per la Commissione di condurre un riesame degli obblighi di servizio universale, che può vertere anche sul finanziamento di tali obblighi, come previsto dall’articolo 15 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), ed eventualmente presentare proposte di riforma per conseguire obiettivi di pubblico interesse.

(7)

A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(8)

Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1)

GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. (1), in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l’ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbe essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, incluse le apparecchiature destinate agli utenti finali disabili presso il loro domicilio, sia che le loro esigenze speciali siano dovute a disabilità o all’età, onde agevolare l’accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per ipoudenti.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili. A tale scopo si potrà, tra l’altro, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nei bandi di gara legati alla prestazione di servizi e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.

(10)

Quando un’impresa designata a fornire un servizio universale, come indicato all’articolo 4 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale sul territorio nazionale, o una parte significativa di queste, in relazione al suo obbligo di servizio universale, a un’entità giuridica separata la cui proprietà effettiva sia distinta, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare gli effetti della transazione per garantire la continuità dell’obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o parti di esso. A tal fine, l’impresa dovrebbe informare preventivamente della cessione l’autorità nazionale di regolamentazione che ha imposto gli obblighi di servizio universale. La valutazione dell’autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe pregiudicare il perfezionamento della transazione.

(11)

Gli sviluppi tecnologici hanno condotto a una riduzione sostanziale del numero di telefoni pubblici a pagamento. Per assicurare la neutralità tecnologica e mantenere la possibilità di accesso alla telefonia vocale da parte del pubblico, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre alle imprese l’obbligo non soltanto di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali ma anche, ove opportuno, di fornire al pubblico punti alternativi di accesso alla telefonia vocale per le stesse finalità.

(12)

Agli utenti finali disabili dovrebbe essere garantito un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti. A tal fine l’accesso dovrebbe essere equivalente dal punto di vista funzionale per far sì che gli utenti finali disabili beneficino dello stesso grado di utilizzabilità degli altri utenti, anche se con differenti mezzi.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/13

(13)

Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, si dovrebbero separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico reso accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali o nazionali ed internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale, consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un’applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. I servizi telefonici accessibili al pubblico includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

(14)

È necessario chiarire che la fornitura indiretta dei servizi potrebbe includere situazioni in cui la chiamata è effettuata attraverso la selezione o la preselezione del vettore o in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici accessibili al pubblico forniti da un’altra impresa.

(15)

Il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico. Tale separazione non dovrebbe pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario.

(16)

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l’altro, il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

(17)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliare l’andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche qualora uno Stato membro non abbia ancora designato un’impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso, la sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione né per le imprese che forniscono tali servizi.

(18)

È opportuno sopprimere gli obblighi superflui destinati a facilitare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ne costituiscono un doppione.

(19)

È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l’applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell’entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.

(20)

Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente nella legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. Tali misure correttive dovrebbero, piuttosto, essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, a risultato dell’analisi di mercato condotta secondo le procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e alla luce degli obblighi di cui all’articolo 12 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(21)

Le disposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che possono preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

(22)

In seguito all’evoluzione tecnologica altri tipi di identificatori potranno essere utilizzati in futuro, oltre alle forme ordinarie di identificazione mediante il numero.

(23)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che permettono le chiamate dovrebbero provvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o meno dell’accesso ai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali una limitazione dell’informazione relativa all’ubicazione del chiamante o dell’instradamento delle chiamate di emergenza). Tali fornitori dovrebbero altresì fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e in caso di modifica nella fornitura dell’accesso, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.12.2009

Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

(24)

Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietate dalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura.

(25)

Senza imporre al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore dovrebbe anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e di vulnerabilità.

(26)

Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l’utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l’aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all’utilizzazione di tali servizi. Potrebbero esservi incluse informazioni di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d’autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, e i rischi alla vita privata e ai dati personali, nonché la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti. La diffusione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per le imprese. Gli Stati membri dovrebbero esigere che detta diffusione abbia luogo con i mezzi utilizzati dalle imprese per comunicare con gli abbonati nel quadro della loro ordinaria attività.

(27)

Il diritto, per gli abbonati, di recedere da un contratto senza penalità, fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(28)

Gli utenti finali dovrebbero poter decidere quali contenuti vogliono inviare e ricevere e quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tali fini, ferma restando la necessità di preservare l’integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero promuovere la capacità degli utenti di accedere e distribuire le informazioni e di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tenuto conto dell’importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti dovrebbero in ogni caso essere pienamente informati di qualsiasi condizione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete che limita l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio interessati, le singole applicazioni o servizi, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di limitazione, tali limitazioni possono richiedere il consenso dell’interessato a norma della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(29)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non impone né vieta che i fornitori impongano, conformemente al diritto nazionale, condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo da parte degli utenti ma prevede un obbligo di fornire informazioni relative a dette condizioni. Gli Stati membri che intendono attuare misure sull’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o sul loro utilizzo da parte degli utenti devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo. Dette misure dovrebbero tenere pienamente conto degli obiettivi politici definiti a livello comunitario, quali la promozione dello sviluppo di una società dell’informazione comunitaria.

(30)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non richiede che i fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o intentino azioni legali nei confronti dei loro clienti a causa di tali informazioni, né rende i fornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventuali azioni sanzionatorie o penali è disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compreso il diritto ad un giusto processo.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/15

(31)

In mancanza di norme applicabili di diritto comunitario, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono ritenuti legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva quadro e le direttive particolari lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (1)

GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (1) la quale, tra l’altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(32)

La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica una maggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, modelli di consumo e altre statistiche pertinenti) e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le informazioni accessibili al pubblico pubblicate da tali imprese. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere in grado di rendere disponibili guide tariffarie, e in particolare nel caso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l’utilizzo di informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e i consumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizio offerto, in particolare se l’uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, ove richiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblico interesse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tra l’altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.

(33)

I clienti dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). I clienti dovrebbero altresì essere informati in merito ai sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

(34)

All’interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti finali possano beneficiare della qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico su reti. Per rispettare gli obblighi di qualità del servizio, gli operatori possono impiegare procedure di misurazione e controllo del traffico su un collegamento alla rete onde evitare che esso sia utilizzato fino alla saturazione o oltre i limiti di capienza, con conseguente congestione e calo delle prestazioni. Tali procedure dovrebbero essere soggette al controllo delle autorità nazionali di regolamentazione, che agiscono conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari per garantire che esse non limitino la concorrenza, in particolare affrontando la questione dei comportamenti discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, possono altresì imporre requisiti minimi di qualità del servizio alle imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni per garantire che i servizi e le applicazioni dipendenti dalla rete siano forniti con uno standard minimo di qualità, soggetto alla valutazione della Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad adottare azioni volte ad affrontare il degrado del servizio, compresi la limitazione o il rallentamento del servizio, che va a detrimento dei consumatori. Tuttavia, poiché l’adozione di misure correttive fra loro incoerenti può compromettere il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe analizzare ogni disposizione che le autorità nazionali di regolamentazione intendono emanare ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, presentare osservazioni o raccomandazioni per conseguire un’applicazione uniforme di misure correttive.

(35)

In previsione dell’entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio può essere separata della fornitura della rete, gli Stati membri dovrebbero stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidente grave alla rete o nei casi di forza maggiore, tenendo conto delle priorità dei diversi tipi di abbonati e delle limitazioni tecniche.

18.12.2009 IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.12.2009

(36)

Al fine di assicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utenti finali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi e tariffe, offerte agli altri utenti finali, e di applicare prezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari da esse sostenuti. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all’ingrosso tra imprese.

(37)

I servizi di assistenza tramite operatore coprono un’intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. È opportuno pertanto abrogare l’obbligo corrispondente.

(38)

I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in condizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica(1)

GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21. (1). Le misure applicate al mercato all’ingrosso che assicurano l’inserimento dei dati degli utenti finali (sia dei fissi sia dei mobili) nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale, compreso l’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi ai fornitori di servizi, dando la possibilità agli Stati membri di istituire un meccanismo centralizzato per fornire informazioni aggregate e complete ai fornitori di servizi di elenco, nonché la fornitura dell’accesso alla rete in condizioni ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio e di proporre offerte di servizi di elenco a condizioni ragionevoli e trasparenti.

(39)

È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l’accesso a tali numeri di emergenza nazionali. I servizi di emergenza dovrebbero essere in grado di trattare e rispondere alle chiamate al numero «112» almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamate ai numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell’esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell’Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l’affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta la Comunità. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del «112». È opportuno rafforzare l’obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Per tener conto dei progressi tecnologici, inclusi quelli che conducono ad una maggiore accuratezza delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l’effettivo accesso ai servizi «112» nella Comunità, nell’interesse dei cittadini. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito un accesso affidabile ed esatto ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale, tenendo conto delle specifiche e dei criteri nazionali. Le imprese indipendenti dalla rete non possono avere un controllo sulla medesima e non sono pertanto in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite i loro servizi siano instradate con la stessa affidabilità, potendo quindi non essere in grado di garantire la disponibilità del servizio in quanto i problemi legati all’infrastruttura esulano dal loro controllo. Per le imprese indipendenti dalla rete la fornitura delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante può non essere sempre tecnicamente fattibile. Una volta istituite norme riconosciute a livello internazionale che assicurino l’inoltro e la connessione accurata e affidabile ai servizi di emergenza, i fornitori di servizi indipendenti dalla rete dovrebbero soddisfare anch’essi gli obblighi relativi alle informazioni sull’ubicazione del chiamante a un livello comparabile a quello delle altre imprese.

(41)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agli utenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

L337/16 IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/17

(42)

Lo sviluppo del codice internazionale «3883» (spazio europeo di numerazione telefonica — European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da insufficiente conoscenza e prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e, di conseguenza, da scarsa domanda. Per incoraggiare lo sviluppo dell’ETNS, gli Stati membri ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha assegnato il codice internazionale «3883» dovrebbero, sul modello dell’attuazione del dominio di alto livello «.ue», demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l’assegnazione e la promozione del numero a un’organizzazione distinta esistente, designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Detta organizzazione dovrebbe altresì avere il compito di elaborare proposte di applicazioni di servizio pubblico che usino lo spazio europeo di numerazione telefonica per i servizi europei comuni, quali un numero comune per denunciare il furto delle apparecchiature terminali mobili.

(43)

Visti gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membri dovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche fare quanto in loro potere per assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minori sia messo effettivamente a disposizione senza indugio sui loro territori con il numero telefonico «116000». A tal fine, e ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, tra l’altro, organizzare bandi di gara per invitare le parti interessate a fornire detto servizio.

(44)

Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.

(45)

Conformemente alla decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale(1)

GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30. (1), la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riservare i numeri nell’arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. Le disposizioni a tale riguardo di detta decisione dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) allo scopo di integrarle più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di facilitarne l’accesso da parte degli utenti finali disabili.

(46)

L’esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l’accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è tecnicamente o economicamente fattibile. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali.

(47)

Per trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell’ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l’utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell’utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durante l’operazione di trasferimento, anche con l’imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l’attrattiva di tale operazione per i consumatori.

(48)

È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e televisivi, nonché per servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri dovrebbero giustificare chiaramente l’imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportuno riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni.

18.12.2009 IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.12.2009

(49)

Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest’ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall’autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell’utilizzo di Internet.

(50)

È opportuno che gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.

(51)

La direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie ad assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e ad assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno della Comunità. Le misure volte ad assicurare che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera da garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, se adottate ai sensi della direttiva 1999/5/CE o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni(1)

GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. (1), dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.

(52)

È opportuno seguire da vicino gli sviluppi dell’utilizzo degli indirizzi IP, tenendo conto del lavoro già svolto, tra gli altri, dal gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(2)

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. (2) e sulla base delle pertinenti proposte.

(53)

Il trattamento dei dati relativi al traffico nella misura strettamente necessaria ai fini della garanzia della sicurezza delle reti e delle informazioni, ossia la capacità di una rete o di un sistema di informazione di resistere, a un dato livello di fiducia, ad eventi accidentali o azioni illecite o dolose che compromettono la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi, e la sicurezza dei relativi servizi offerti con tali reti e sistemi, o accessibili tramite essi, dai fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza operanti come responsabili del trattamento, sono soggetti all’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Ciò potrebbe, ad esempio, includere la prevenzione dell’accesso non autorizzato alle reti di comunicazioni elettroniche e la distribuzione dolosa del codice nonché l’arresto degli attacchi finalizzati al diniego di servizi e danni al computer e ai sistemi di comunicazione elettronica.

(54)

La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica e ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(55)

In linea con gli obiettivi del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà nonché ai fini della certezza del diritto e dell’efficienza nei confronti sia delle imprese europee sia delle autorità nazionali di regolamentazione, la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) riguarda le reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica e non si applica ai gruppi chiusi di utenti né alle reti aziendali.

(56)

Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l’identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

(57)

È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano

L337/18 IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/19

È opportuno inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema, e mettere in atto regolarmente misure di monitoraggio, di prevenzione, di correzione e di attenuazione.

(58)

È opportuno che le autorità nazionali competenti difendano gli interessi dei cittadini contribuendo, tra l’altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari per svolgere i loro compiti, in particolare di dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati. È opportuno che esse controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. I fornitori dovrebbero pertanto tenere una documentazione delle violazioni di dati personali onde permettere l’ulteriore analisi e valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

(59)

Il diritto comunitario impone ai responsabili del trattamento degli obblighi in merito al trattamento dei dati personali, tra cui l’obbligo di attuare le adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative contro, ad esempio, la perdita dei dati. Le prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) forniscono una struttura per comunicare alle autorità competenti e alle persone interessate i casi in cui i dati personali sono stati comunque danneggiati. Dette prescrizioni in materia di comunicazione si limitano alle violazioni di sicurezza verificatesi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La comunicazione delle violazioni di sicurezza, tuttavia, rispecchia l’interesse generale dei cittadini ad essere informati circa le carenze nel settore della sicurezza che possono implicare la perdita o il danneggiamento dei loro dati personali e circa le misure precauzionali disponibili o consigliabili da adottare per ridurre al minimo le eventuali perdite economiche o i danni sociali che possono derivare da tali carenze. L’interesse degli utenti ad essere informati non si limita ovviamente al settore delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, l’introduzione a livello comunitario di prescrizioni esplicite e obbligatorie relative alla comunicazione delle violazioni dovrebbe ricevere carattere prioritario. In attesa di condurre una revisione di tutta la legislazione comunitaria pertinente, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, dovrebbe adottare senza indugio le misure adeguate a incoraggiare l’applicazione dei principi racchiusi nelle norme relative alla comunicazione delle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), indipendentemente dal settore o dal tipo di dati interessati.

(60)

È opportuno che le autorità nazionali competenti controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(61)

Una violazione di dati personali può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui l’usurpazione d’identità, all’abbonato o alla persona interessata. Pertanto, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non appena viene a conoscenza del fatto che si è verificata tale violazione, dovrebbe notificarla all’autorità nazionale competente. È opportuno che gli abbonati o le persone i cui dati e la cui vita privata potrebbero essere pregiudicati da tali violazioni siano informati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. Si considera che una violazione pregiudica i dati o la vita privata di un abbonato o di una persona quando implica, ad esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, il danno fisico, l’umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità. È opportuno che la comunicazione includa informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione così come raccomandazioni per gli abbonati o le persone coinvolti.

(62)

In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

(63)

È opportuno prevedere l’adozione di misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni per conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata